PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica ai cittadini italiani, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, residenti all'estero.

Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, la presente legge riconosce ai cittadini italiani residenti all'estero, che hanno compiuto i sessantacinque anni di età o che sono totalmente e permanentemente inabili al lavoro, il diritto a percepire la pensione sociale prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Requisiti essenziali per la concessione della pensione sociale prevista dall'articolo 2 sono:

          a) essere in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          b) essere residente all'estero;

          c) essere iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

          d) avere compiuto i sessantacinque anni di età o essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro;

          e) avere un reddito familiare non superiore a quello individuato come soglia di povertà, stabilito con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare annualmente entro due mesi

 

Pag. 4

dall'inizio dell'anno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

      1. Le domande per l'ammissione al trattamento della pensione sociale devono essere presentate su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, documentando il reddito e i mezzi di sussistenza inferiori alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta, unitamente al proprio parere, all'INPS e predispongono un apposito registro recante i dati personali del richiedente e la data di decorrenza del provvedimento di corresponsione della pensione sociale.

Art. 5.

      1. La pensione sociale ha carattere personale, non è trasmissibile e non può essere data a garanzia di qualunque obbligazione.
      2. La corresponsione della pensione sociale cessa al verificarsi delle seguenti circostanze:

          a) morte del beneficiario;

          b) perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          c) accertamento dell'inesistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento;

          d) accertamento di false dichiarazioni rese dal beneficiario.

 

Pag. 5


Art. 6.

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è istituito, presso l'INPS, un apposito fondo per le pensioni sociali in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.